Formazione e sviluppo delle imprese: il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le disposizioni applicative del credito d’imposta 4.0 introdotto dalla Legge di Bilancio 2018

Formazione e sviluppo delle imprese: il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le disposizioni applicative del credito d’imposta 4.0 introdotto dalla Legge di Bilancio 2018

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Agevolabili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale impresa 4.0.

 

di Comunicazione QLC

 

Una vera e propria opportunità per supportare le aziende e stimolare gli investimenti nella Formazione. Eravamo solo in attesa del decreto attuativo e ora è arrivato. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2018 (decreto 4 maggio 2018), le aziende, dunque, potranno mettersi in moto usufruendo del credito d’imposta per gli investimenti effettuati per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

 

BENEFICIARI

  • Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
  • Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa.
  • Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

 

MISURE E VANTAGGI

  • La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  • Credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
  • Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

 

ATTIVITÀ AGEVOLABILI

Saranno agevolabili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale impresa 4.0.

In particolare, sono ammesse al credito d’imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati
  • cloudfog computing
  • cyber security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

 

CHI POTRÀ EROGARE FORMAZIONE

Le attività di formazione possono essere erogate dalle aziende stesse ma anche da soggetti esterni all’impresa, purché gli stessi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.

Le attività di formazione possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea

 

ACCESSO AL CREDITO E OBBLIGHI DOCUMENTALI

Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate.

Per il riconoscimento dell’agevolazione, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal revisore dei conti.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione (rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5mila euro, fatto salvo il rispetto del limite massimo di 300mila euro.

Le imprese che beneficiano del credito d’imposta devono conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

La relazione, nell’ipotesi di attività formative organizzate all’interno dell’impresa, deve essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione.

Se, invece, le attività sono state commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno.

Le imprese dovranno conservare ulteriori documenti:

  • altra documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (e in quello dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

 

CONTROLLI

L’attività di verifica e controllo sul corretto utilizzo del bonus è affidata all’Agenzia delle Entrate, che, nel caso di indebita fruizione, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

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